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Document 32021R0911
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/911 of 31 May 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/911 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/911 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2021/4029
GU L 199 del 7.6.2021, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 199/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/911 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2021
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021.
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivi |
||||||||
1) |
2) |
3) |
||||||||
Piattaforma su rulli per lo spostamento di mobili costituita da:
L’articolo presenta un’impugnatura integrata che consente, ad esempio, di portarlo a mano o di appenderlo a un muro. L’articolo è destinato ad essere utilizzato per il trasporto di vari oggetti, in particolare mobili e altri oggetti pesanti. (Cfr. immagine) (*1) |
4421 99 10 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 44 e dal testo dei codici NC 4421 , 4421 99 e 4421 99 10 . La classificazione nel codice NC 8716 80 00 come altri veicoli, senza propulsione meccanica, è esclusa in quanto le caratteristiche e le proprietà oggettive dell’articolo non corrispondono pienamente ai termini della voce 8716 e del codice NC 8716 80 00 . Date le sue caratteristiche e proprietà oggettive, compresa un’impugnatura integrata che non serve a spingere l’articolo con il piede o a mano, e poiché l’articolo è progettato per trasportare oggetti pesanti come i mobili spingendo gli oggetti, l’articolo non è concepito per essere rimorchiato da altri veicoli, per essere spinto o tirato a mano, per essere spinto con l’aiuto del piede o per essere trainato da animali (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8716 , secondo paragrafo). L’articolo non può essere considerato un veicolo in quanto manca di talune caratteristiche e proprietà di un veicolo spinto a mano o con l’aiuto del piede della voce 8716 , non essendo un carrello di manutenzione o alcun tipo di carro, carretto o carriola o non essendo composto da una parte specifica di un veicolo come un telaio. L’articolo deve pertanto essere classificato in base alla sua materia costitutiva. L’articolo è un prodotto composito costituito da materiali diversi (legno, plastica e metallo). Il componente che conferisce all’articolo il suo carattere essenziale è il legno, in quanto il pannello di legno costituisce la parte principale del prodotto composito ed è l’elemento più importante per l’uso previsto dell’articolo. L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 4421 99 10 fra gli altri lavori di pannelli di fibre. |
(*1) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.